RC AMMANCHI CASSA:
La polizza copre l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a
deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere, e/o Ufficiale di Riscossione",
riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti. La polizza copre anche le DIFFERENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO BANCOMAT.
RC PROFESSIONALE:
La polizza copre gli assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto, a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi a loro affidati e svolti in qualità di dipendenti.
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.
È altresì confermato che il premio assicurativo ricomprende anche la copertura dell’attività lavorativa svolta nei settori: Estero, Titoli e Assicurativo.
L’ESTENSIONE PER L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA È EFFICACE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE/DIPENDENTE CHE SIA IN REGOLA CON LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVISTA DA LEGGI E REGOLAMENTI.
La polizza RC Professionale copre l’assicurato anche per il danno non patrimoniale. L’art. 2059 c.c. prevede la cd. responsabilità non patrimoniale (danni biologici, morali, reputazionali, etc.) che sempre più spesso vengono reclamati, anche ai colleghi, da una clientela che tende a coinvolgere nei propri ricorsi in giudizio banca e bancario: si tratta di un’integrazione di prestazioni.
È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L’ISCRITTO COINVOLTO NEL SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO PATRIMONIALE IMPUTATOGLI DALL’AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN PRIMIS L’IMMEDIATA DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON.
La polizza RC Professionale copre le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell’adesione del dipendente assicurato.
L’assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 60 mesi (5 anni) dalla cessazione della polizza purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.
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